Il Condominio

il condominio

Il condominio è definito come “edificio con almeno  due  unità  immobiliari,  di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”.


Il condominio

Il CondominioIl condominio è definito come “edificio con almeno  due  unità  immobiliari,  di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”. Quindi è una struttura caratterizzata dalla presenza di una serie di abitazioni rispetto alle quali si configura una proprietà individuale dei singoli condomini e la comproprietà di tutti i condomini delle parti comuni. Questa comproprietà consiste, nella generalità dei casi, in una tipologia di comunione forzosa, disciplinata dalla legge. Allo stesso modo dall’elaborazione giurisprudenziale sono nate le figure del condominio minimo e del supercondominio, in ragione della loro consistenza e composizione. In tal caso, esso è assimilabile a un vero e proprio ente di gestione, il quale non ha personalità giuridica e la sua rappresentanza legale è esercitata dall’amministratore.

La peculiarità del condominio sta nel fatto che in esso coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune. Ciò significa che accanto alle parti di proprietà individuale (gli appartamenti) ci sono alcune parti che per legge devono essere considerate di proprietà comune, E questo determina una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Nel condominio ogni condomino ha la proprietà esclusiva della propria abitazione e delle relative eventuali pertinenze. Non solo. E’ anche comproprietario, con gli altri condomini, delle parti comuni dell’edificio, dell’aree cortiliva, dagli spazi verdi su cui sorge e delle eventuali unità e/o pertinenze di proprietà comune. Il condominio classico, che siamo abituati a conoscere, è quello che si sviluppa in senso verticale, ma esiste anche altre tipologie. Le più frequenti sono:

  • condominio orizzontale,
  • un condominio che si sviluppa tra singole ville
  • oppure case indipendenti che sono una accanto all’altra e che condividono spazi comuni.

Il condominio

Il condominio è definito come “edificio con almeno  due  unità  immobiliari,  di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”.

Il CondominioIl condominio è definito come “edificio con almeno  due  unità  immobiliari,  di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”. Quindi è una struttura caratterizzata dalla presenza di una serie di abitazioni rispetto alle quali si configura una proprietà individuale dei singoli condomini e la comproprietà di tutti i condomini delle parti comuni. Questa comproprietà consiste, nella generalità dei casi, in una tipologia di comunione forzosa, disciplinata dalla legge. Allo stesso modo dall’elaborazione giurisprudenziale sono nate le figure del condominio minimo e del supercondominio, in ragione della loro consistenza e composizione. In tal caso, esso è assimilabile a un vero e proprio ente di gestione, il quale non ha personalità giuridica e la sua rappresentanza legale è esercitata dall’amministratore.

La peculiarità del condominio sta nel fatto che in esso coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune. Ciò significa che accanto alle parti di proprietà individuale (gli appartamenti) ci sono alcune parti che per legge devono essere considerate di proprietà comune, E questo determina una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Nel condominio ogni condomino ha la proprietà esclusiva della propria abitazione e delle relative eventuali pertinenze. Non solo. E’ anche comproprietario, con gli altri condomini, delle parti comuni dell’edificio, dell’aree cortiliva, dagli spazi verdi su cui sorge e delle eventuali unità e/o pertinenze di proprietà comune. Il condominio classico, che siamo abituati a conoscere, è quello che si sviluppa in senso verticale, ma esiste anche altre tipologie. Le più frequenti sono:

  • condominio orizzontale,
  • un condominio che si sviluppa tra singole ville
  • oppure case indipendenti che sono una accanto all’altra e che condividono spazi comuni.

Il condominio - Gli organi

Il condominioGli organi del condominio sono:

  • l’amministratore,
  • l’assemblea dei condomini
  • e il consiglio.

L’amministratore di condominio ha una serie di compiti di carattere esecutivo Tra questi quello di eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, disciplinare l’uso delle cose comuni, riscuotere i contributi, eseguire gli adempimenti fiscali, redigere il rendiconto annuale condominiale.

L’assemblea dei condomini ha funzioni deliberative con riguardo a una serie di questioni cruciali come l’approvazione del preventivo delle spese.

Il consiglio di condominio, disciplinato ex art. 1130-bis, è un organo non necessario che può essere nominato negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.

Inoltre, il condominio può dotarsi di un proprio regolamento contiene una serie di norme volte a disciplinare l’uso delle parti comuni dell’edificio. Si tratta di un documento non obbligatorio, ma lo diventa quando negli edifici il numero di condomini è superiore a dieci. Unitamente al regolamento di condominio, esso reca una serie di previsioni normative in tema di: uso delle cose comuni, ripartizione delle spese, tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.