
Libri e registri obbligatori
I libri e registri obbligatori sono: il registro anagrafe condominiale, il registro dei verbali assemblee, il registro nomina e revoca amministratore e il registro di contabilità.
libri e registri obbligatori
La legge prevede che il condominio deve dotarsi di libri e registri obbligatori e in particolare di quattro registri che sono: Il registro anagrafe condominiale, il registro dei verbali assemblee, il registro nomina e revoca amministratore e il registro di contabilità. Nessun di questi registri sono soggetti a vidimazione. Ai sensi del primo comma, dell’art. 1130, bis, c.c., come novellato dalla legge n. 220 del 2012, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di conservare le scritture contabili ed i documenti giustificativi per dieci anni dalla data di registrazione. Accanto ai registri previsti dalle disposizioni del codice civile, vi sono altri registri, sia pure non obbligatori e non previsti dalla normativa vigente, che una corretta e completa gestione del condominio deve opportunamente avere, in relazione alla peculiarità del complesso condominiale e della stessa attività svolta, come il registro della corrispondenza, il registro dei contratti, i registri degli impianti condominiali soggetti a verifica periodica, il registro degli inventari dei beni, ecc..